l'Agenzia delle Entrate pubblica i chiarimenti che riguardano nello specifico:
- la responsabilità del fornitore che applica lo sconto in fattura e del cessionario che acquista il credito;
- la possibilità, per le banche, di cedere i crediti ai correntisti diversi da consumatori o utenti;
- la "remissione in bonis" in caso di ritardi nell'invio della comunicazione;
- modalità operative per rimediare agli errori formali e/o sostanziali nella comunicazione.
La circolare è consultabile al seguente link: CIRCOLARE N. 33/E