link alla home

Area riservata alle società di servizi collegate

Per ogni esigenza le società di servizi collegate possono contattarci all'indirizzo e-mail fisco@caaffabi.it





18/02/2010

Farmaci, natura “parlante” in sigla Ok anche per abbreviazioni e termini riferibili a medicinali

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb20454e16b6d69/032_Com.st.%20Ris%20certificazione%20spese%20sanitarie%2018.02.10.pdf

 

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 18.02.2010

 

Farmaci, natura “parlante” in sigla

Ok anche per abbreviazioni e termini riferibili a medicinali

Strada spianata per lo scontrino parlante che non riporta la natura del prodotto acquistato tramite la tradizionale dicitura “farmaco” o “medicinale”, ma attraverso sigle come “Otc” (medicinale da banco), abbreviazioni come “med.” e termini come “omeopatico”. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia, con la risoluzione n. 10/E diffusa oggi, a un dottore commercialista che chiede di sapere se, ai fini della deduzione o della detrazione d’imposta, l’indicazione della natura del prodotto acquistato deve avvenire esclusivamente mediante la dicitura “farmaco” o “medicinale”, se è eventualmente possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri
documenti e se è ancora obbligatorio conservare la prescrizione medica.

Disco verde sul primo punto: i documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici Irpef a condizione che sia indicata la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili a farmaci.
Sono dunque ammessi, gli scontrini che riportano le indicazioni “Otc” (che sta per “over the counter”, ovvero, medicinale da banco) e “Sop” (senza obbligo di prescrizione), le diciture “omeopatico” e “ticket” e le abbreviazioni “med.” per “medicinale” e “f.co” per “farmaco”.

Disco rosso, invece, sulla possibilità di integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti, come ad esempio copia della ricetta con il timbro della farmacia o copia del foglietto illustrativo: il documento di spesa deve infatti necessariamente riportare natura, qualità e quantità del prodotto. Non è più necessario, infine, conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, perché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, riportate nei documenti di
spesa rilasciati dalle farmacie.

Il testo della risoluzione n. 10/E è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema